Informazioni utili su successioni, eredità e testamenti
Descriviamo di seguito una sequenza di attività che può
porre in essere chi è interessato alla successione di una
persona defunta. Limitiamo la presente descrizione agli
aspetti di carattere patrimoniale.
Precisiamo innanzitutto che se si hanno dei dubbi in
relazione all’avvenuto decesso di una persona, è possibile
chiedere, all’ufficiale di stato civile del Comune in cui
presumibilmente è avvenuto il decesso di una persona, un
certificato di morte o un estratto per riassunto dell’atto
di morte di tale persona.
Nel caso in cui riceviamo la notizia del decesso di una
persona che conosciamo, la prima domanda da porci è se
possiamo in qualche modo godere di qualche bene, somma di
danaro o titoli in cui la persona avesse investito il
proprio danaro.
La risposta ai predetti interrogativi non è sempre semplice.
Possono infatti verificarsi le seguenti ipotesi.
L’apertura della successione legittima
Potremmo vantare dei diritti alla successione della persona defunta quali successori legittimi, ossia quali successori previsti dalla normativa vigente, soltanto se abbiamo un rapporto di parentela o di coniugio con la persona defunta, ovvero se siamo legati alla stessa da una rapporto di unione civile, disciplinata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»), in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 21°, della citata legge n. 76/2016. Il nostro codice civile stabilisce, negli articoli 565 e seguenti, degli ordini di successibili legittimi, identificando il soggetto o i soggetti che hanno diritto a ricevere per legge i beni o i diritti di una determinata persona defunta.
L’apertura della successione testamentaria
Solo nel caso in cui il defunto (o de cuius o
ereditando) ha fatto testamento, si aprirà, in tutto in
parte, la successione testamentaria a favore dei soggetti
beneficiati mediante il testamento. La successione
testamentaria è l’unica che può avvenire a favore di
soggetti che non erano legati al defunto da un rapporto di
parentela o di coniugo che legittimi la successione
legittima.
Per le attività relative alla ricerca di eventuali
testamenti del defunto rinviamo a quanto precisato nella
parte del sito in cui si illustra la nostra attività di
assistenza nella ricerca di testamenti.
La successione necessaria
Determinati soggetti, designati dal legislatore con il
termine di “legittimari”, denominati anche “eredi
necessari”, hanno comunque diritto a conseguire una porzione
del patrimonio del defunto, denominata “porzione legittima”, che si calcola su una massa costituita fondamentalmente dai
beni relitti dal defunto e dalle donazioni, al netto dei
debiti del defunto.
I legittimari sono i soggetti previsti dagli articoli 536 e
seguenti del codice civile e dall’art. 1, comma 21°, della
legge 20 maggio 2016, n. 76 (recante «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze»), e sono costituiti dal
coniuge o dal soggetto legato al defunto da un rapporto di
unione civile, dai figli e dagli ascendenti. Il nostro
codice civile stabilisce, negli articoli 536 e seguenti,
degli ordini di legittimari (o eredi necessari),
identificando il soggetto o i soggetti che hanno diritto a
ricevere per legge una determinata porzione legittima,
fissandone l’entità e disciplinando le modalità attraverso
le quali i legittimari possono conseguire quanto agli stessi
spettante.
Le attività successive all’individuazione dei soggetti che hanno diritto a succedere
Una volta appurato che si ha diritto a succedere alla
persona defunta, occorrerà espletare tutte le attività
necessarie affinché in concreto si possa conseguire la piena
titolarità delle situazioni giuridiche trasmesse dal
defunto.
Tra tali attività assumono fondamentale importanza la
presentazione della dichiarazione di successione (o denuncia
di successione) e l’espletamento delle altre attività
illustrate nel sito, quali la presentazione delle domande di
voltura catastale, la presentazione alle banche ed alle
Poste della documentazione necessaria per liquidare i
rapporti in essere a nome del defunto, la stipula di atti di
accettazione dell’eredità nonché di tutti quei negozi
necessari per assicurare ai chiamati alla successione il
pieno godimento dei beni, del danaro e dei titoli che gli
vengono trasmessi dal defunto.
La tempistica per assumere decisioni in merito ad una successione o per espletare le varie attività
Nel diritto successorio sono previsti vari termini per
l’espletamento, da parte del potenziale successore, di varie
attività funzionali a conseguire il pieno godimento dei
beni, del danaro e dei titoli che gli vengono trasmessi dal
defunto. In questa sede ci limitiamo a richiamare
l’attenzione dei potenziali interessati alle nostre
prestazioni professionali sui seguenti aspetti.
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro
dodici mesi dalla data dell’apertura della successione,
ossia della data della morte del defunto, o de cuius
o ereditando (art. 31 del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni
approvato con il d. lg. 31 ottobre 1990, n. 346 (recante «Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
sulle successioni e donazioni»)).
Nel caso in cui il chiamato all’eredità sia possessore di
beni ereditari (anche di un solo bene ereditario), non può
più rinunziare all’eredità se sono trascorsi tre mesi dal
giorno dell’apertura della successione o della notizia della
devoluta eredità senza che lo stesso abbia espletato alcuna
attività ovvero, nel caso in cui abbia confezionato
l’inventario entro i tre mesi dal giorno dell’apertura della
successione o della notizia della devoluta eredità, se non
ha rinunziato all’eredità entro i quaranta giorni dalla
confezione dell’inventario. Pertanto, qualora si abbiano dei
dubbi in ordine alla rinunzia all’eredità, nel caso del
possesso di beni ereditari, occorre prendere la relativa
decisione in breve tempo, in quanto, una volta decorsi tre
mesi dal giorno dell’apertura della successione o della
notizia della devoluta eredità, il chiamato all’eredità
possessore di beni ereditari “è considerato
erede puro e semplice”, e, pertanto, non può più rinunziare
all’eredità.
Si suggerisce comunque di effettuare i dovuti
approfondimenti prima di rinunziare ad un’eredità, in
quanto, in base ai complessi meccanismi del diritto
successorio, a seguito della rinunzia ad un’eredità (che,
evidentemente, non si è ritenuto conveniente accettare) la
successione potrebbe devolversi a soggetti comunque legati da
stretti rapporti con il rinunziante, come nel caso in cui,
in virtù della rappresentazione (artt. 467 e ss. c.c.),
qualora il rinunziante sia figlio o fratello del defunto,
vengano chiamati alla successione i figli del rinunziante.
Tizio, ad es., è chiamato alla successione del padre
Sempronio, che è proprietario di una casa in stato
fatiscente, in una località in cui il tenore di vita è
bassissimo, di difficile commerciabilità e che richiederebbe
notevoli e dispendiosi interventi di ristrutturazione per
renderla abitabile. Se Tizio rinunzia all’eredità del padre
Sempronio, si verificherà una successione per
rappresentazione a favore del figlio di Tizio Mevio, il
quale dovrà anch’egli rinunziare all’eredità entro i tre
mesi dalla notizia della rinunzia del padre per evitare di
ereditare un immobile neppure da lui desiderato.
Nell’attuale era informatica, caratterizzata dal proliferare di una molteplicità di fonti di informazione e di conoscenza che non utilizzano sempre terminologie corrispondenti a quelle previste dalla normativa vigente, abbiamo ritenuto utile fornire un piccolo glossario esplicativo, nel quale vengono indicati sia i termini e le espressioni correttamente utilizzati per descrivere le fattispecie successorie ed il relativo trattamento tributario, con il loro significato, sia quelli, inesatti ma comunemente utilizzati per effettuare le medesime descrizioni, indicando, in corrispondenza di ognuno di essi, i corrispondenti termini e le corrispondenti espressioni tecnicamente corretti. Abbiamo utilizzato il carattere rosso per i termini e le espressioni non corretti.
Apertura del testamento: con l’espressione
“apertura del testamento” ci si riferisce alla pubblicazione
del testamento olografo o alla pubblicazione del testamento
segreto ovvero alla richiesta di registrazione del
testamento pubblico.
L’art. 620, comma 3°, del codice civile, relativo alla
pubblicazione del testamento olografo, dispone che «il
notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza
di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici
un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne
riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se
è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è
sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai
testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è
scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal
notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del
testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura
degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza
che dichiara la morte presunta».
L’art. 621, comma 2°, del codice civile prevede che la
predetta disposizione è applicabile anche alla pubblicazione
del testamento segreto.
L’art. 61, comma 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89
(recante «Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili») dispone che «i testamenti pubblici dopo la morte
del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi
interesse, e gli altri dopo la loro apertura o
pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e
repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello
generale degli atti notarili. L’ordine cronologico col quale
ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo,
sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di
richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i
testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti
olografi».
L’art. 75 del regolamento per l’esecuzione della legge 16
febbraio 1913, n. 89, riguardante l’ordinamento del
notariato e degli archivi notarili, approvato con il r. d.
10 settembre 1914, n. 1326 («col quale è approvato il
regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913,
n. 89 riguardante l’ordinamento del notariato e degli
archivi notarili») è del seguente tenore:
«2. 1. Nel caso di passaggio di un testamento dal fascicolo
e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello
generale degli atti fra vivi, deve annotarsi in quest’ultimo
il verbale di richiesta di cui all’art. 61, ultimo
capoverso, della legge.
2. Al verbale di richiesta deve, oltre al testamento,
allegarsi l’estratto dell’atto di morte del testatore.
3. Nel repertorio degli atti di ultima volontà si annota,
alla colonna «osservazioni», il numero che prende nel
repertorio degli atti fra vivi il verbale di richiesta.
4. I verbali di richiesta sono sottoposti alle formalità di
registrazione nel termine di legge».
Il termine “apertura del testamento” viene talvolta
correttamente utilizzato per indicare una fase del
procedimento di pubblicazione del testamento segreto,
consistente nella rottura dei sigilli apposti al supporto in
cui è scritto il testamento segreto o al contenitore o ai
contenitori in cui è stato inserito, fase contemplata
dall’art. 621, comma 1°, del codice civile.
Consulenza in materia successoria:
consiste nell’attività che viene espletata da un esperto
della materia, normalmente un professore universitario in
materie giuridiche, e, in particolare, della branca del
diritto civile, per individuare con esattezza la normativa
applicabile ad una determinata fattispecie successoria, come
nel caso in cui, ad es., venga richiesto un parere in ordine
alla validità di un testamento, o alla lesione dei diritti
dei legittimari mediante disposizioni testamentarie
contenute in un testamento ovvero mediante donazioni o altri
atti tra vivi che possono pregiudicare tali diritti.
La consulenza in materia successoria viene esplicata
mediante la redazione di pareri legali o
pareri giuridici che possono essere utilizzati anche in
eventuali cause o giudizi.
De cuius: tale termine, latino ma di uso corrente, designa la persona deceduta, ossia il defunto; tale persona viene anche denominata “ereditando”.
Defunto: è la persona deceduta, denominata anche “de cuius” o “ereditando”.
Denunce di successione: le denunce di successione sono le dichiarazioni di successione, che vengono presentate dai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni di successione o denunce di successione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Denuncia di successione: la denuncia di successione è la dichiarazione di successione, che viene presentata dai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione o denuncia di successione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Denunzia di successione: la denunzia di successione è la dichiarazione di successione, che viene presentata dai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione o denunzia di successione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Denunzie di successione: le denunzie di successione sono le dichiarazioni di successione, che vengono presentate dai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni di successione o denunzie di successione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione di successione: la dichiarazione di
successione è un documento che deve essere presentato al
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate dai
chiamati all’eredità e dai legatari, anche nel caso di
apertura della successione per dichiarazione di morte
presunta, ovvero dai loro rappresentanti legali, dagli
immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, dagli
amministratori dell’eredità, dai curatori delle eredità
giacenti e dagli gli esecutori testamentari.
La dichiarazione di successione serve al pagamento dei
tributi successori; senza la presentazione della
dichiarazione di successione i successori non possono
ricevere il danaro del defunto (o
denaro del defunto) ed i titoli del defunto
in cui il danaro sia stato eventualmente investito
dal defunto nei rapporti con banche e Poste (salvo che nel
caso in cui l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti
in linea retta del defunto e l’attivo ereditario abbia un
valore non superiore a euro centomila e non comprenda beni
immobili o diritti reali immobiliari), né possono presentare
le domande di voltura catastale per
rendersi intestatari degli immobili del defunto agli stessi
trasferiti.
Ereditando: l’ereditando è la persona deceduta denominata anche “de cuius” o “defunto”.
Imposte di successione: le imposte di successione sono i tributi successori che vengono pagati dai soggetti obbligati alla presentazione dichiarazione di successione o denuncia di successione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Imposte sulle successioni: le imposte sulle successioni sono i tributi successori che vengono pagati dai soggetti obbligati alla presentazione dichiarazione di successione o denuncia di successione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Pagare la successione: con l’espressione “pagare la successione” ci si riferisce al pagamento dei tributi successori, che viene effettuato in parte contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, in parte a seguito dell’eventuale liquidazione dell’imposta sulle successioni da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, da parte dei chiamati alla successione che presentano la dichiarazione di successione o denuncia di successione.
Pareri in materia successoria: sono i
pareri che vengono rilasciati da un esperto della materia,
normalmente un professore universitario in materie
giuridiche, e, in particolare, della branca del diritto
civile, per individuare con esattezza la normativa
applicabile ad una determinata fattispecie successoria, come
nel caso in cui, ad es., venga richiesto un parere in ordine
alla validità di un testamento, o alla lesione dei diritti
dei legittimari mediante disposizioni testamentarie
contenute in un testamento ovvero mediante donazioni o altri
atti tra vivi che possono pregiudicare tali diritti.
I pareri legali o pareri giuridici
in materia successoria possono essere utilizzati anche in
eventuali cause o giudizi.
Pratiche di successione: le pratiche di successione sono le pratiche successorie.
Pratiche successorie: le pratiche successorie sono quelle pratiche che vengono espletate affinché sia perfezionato, sia sotto il profilo civilistico, sia sotto quello tributario, il trasferimento per effetto di successione a causa di morte dei beni o dei diritti di cui era titolare il defunto o de cuius o ereditando: consistono fondamentalmente nella presentazione della dichiarazione o denuncia di successione, nel pagamento dei tributi successori, nella pubblicazione del testamento olografo, nella pubblicazione del testamento segreto, nella richiesta di registrazione del testamento pubblico, nella stipula di atti di accettazione di eredità nonché nella stipula di tutti quei negozi necessari per l’efficace trasferimento dei predetti beni o diritti, anche al fine di fare cessare controversie in essere o di prevenire future controversie tra i chiamati alla successione ed altri interessati.
Presentare la successione/Presentazione della successione: con le espressioni “presentare la successione” e “presentazione della successione” ci si riferisce alla presentazione della dichiarazione di successione o denuncia di successione.
Successione a causa di morte: la successione a causa di morte descrive la vicenda successoria, ossia gli effetti prodotti dalla morte di una persona fisica, che determina il trasferimento di alcuni suoi diritti (immobili, mobili, danaro, titoli, o, più in generale, valori mobiliari) a favore dei chiamati alla successione, ossia di coloro che per successione legittima o per successione testamentaria o per successione necessaria sono individuati come successori della persona defunta.
Tassa di eredità, tasse di eredità, tassa sull’eredità, tasse sull’eredità, tassa per l’eredità, tasse per l’eredità, tassa ereditaria, tasse ereditarie: le espressioni “tassa di eredità”, “tasse di eredità”, “tassa sull’eredità”, “tasse sull’eredità”, “tassa per l’eredità”, “tasse per l’eredità”, “tassa ereditaria”, “tasse ereditarie” alludono ai tributi successori, ossia ai tributi che sono previsti in relazione ad una successione a causa di morte.
Tassa di successione, tasse di successione, tasse successorie: le espressioni “tassa di successione”, “tasse di successione”, “tasse successorie” alludono ai tributi successori, ossia ai tributi che sono previsti in relazione ad una successione a causa di morte.
Trascrizione del certificato di successione: la “trascrizione del certificato di successione”, disciplinata dall’art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con il d. lg. 31 ottobre 1990, n. 347 (recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale»), consiste nella trascrizione, nei registri immobiliari, del certificato di successione, che è un documento redatto dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale viene presentata dichiarazione di successione o la denuncia di successione. Tale trascrizione, effettuata da parte dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale viene presentata dichiarazione di successione o la denuncia di successione, ha la sola funzione di dare pubblicità alla avvenuta presentazione della dichiarazione di successione e non assolve alla diversa funzione di dare pubblicità immobiliare agli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.
Trascrizione della denuncia di successione: con tale espressione ci si riferisce alla trascrizione nei registri immobiliari del certificato di successione effettuata dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale viene presentata la dichiarazione di successione o denuncia di successione.
Trascrizione della denunzia di successione: con tale espressione ci si riferisce alla trascrizione nei registri immobiliari del certificato di successione effettuata dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale viene presentata la dichiarazione di successione o denuncia di successione.
Trascrizione della successione: con tale espressione ci si riferisce alla trascrizione nei registri immobiliari del certificato di successione effettuata dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale viene presentata dichiarazione di successione o la denuncia di successione.
Trascrizione del testamento: con tale espressione ci si riferisce alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità devoluta in base ad un testamento ovvero alla trascrizione dell’acquisto per effetto di un legato contenuto in un testamento.
Tributi successori: i tributi successori sono i tributi previsti in relazione ad una successione a causa di morte, che sono costituiti dall’imposta sulle successioni, dall’imposta ipotecaria, dall’imposta catastale, dalle tasse ipotecarie, dall’imposta di bollo nonché dai tributi speciali. Tali tributi vengono anche denominati “tassa di successione”, “tasse di successione”, “tasse successorie”.