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SUCCESSIONE, EREDITÀ E TESTAMENTO

Informazioni utili su successioni, eredità e testamenti

Successione, eredità e testamento

COSA FARE QUANDO SI HA NOTIZIA DELLA MORTE O DEL DECESSO DI UNA PERSONA

Successioni Smart L'Atelier delle Successioni Prof. Avv. Franco Angeloni

Descriviamo di seguito una sequenza di attività che può porre in essere chi è interessato alla successione di una persona defunta. Limitiamo la presente descrizione agli aspetti di carattere patrimoniale.
Precisiamo innanzitutto che se si hanno dei dubbi in relazione all’avvenuto decesso di una persona, è possibile chiedere, all’ufficiale di stato civile del Comune in cui presumibilmente è avvenuto il decesso di una persona, un certificato di morte o un estratto per riassunto dell’atto di morte di tale persona.
Nel caso in cui riceviamo la notizia del decesso di una persona che conosciamo, la prima domanda da porci è se possiamo in qualche modo godere di qualche bene, somma di danaro o titoli in cui la persona avesse investito il proprio danaro.
La risposta ai predetti interrogativi non è sempre semplice. Possono infatti verificarsi le seguenti ipotesi.

L’apertura della successione legittima

Potremmo vantare dei diritti alla successione della persona defunta quali successori legittimi, ossia quali successori previsti dalla normativa vigente, soltanto se abbiamo un rapporto di parentela o di coniugio con la persona defunta, ovvero se siamo legati alla stessa da una rapporto di unione civile, disciplinata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»), in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 21°, della citata legge n. 76/2016. Il nostro codice civile stabilisce, negli articoli 565 e seguenti, degli ordini di successibili legittimi, identificando il soggetto o i soggetti che hanno diritto a ricevere per legge i beni o i diritti di una determinata persona defunta.

L’apertura della successione testamentaria

Solo nel caso in cui il defunto (o de cuius o ereditando) ha fatto testamento, si aprirà, in tutto in parte, la successione testamentaria a favore dei soggetti beneficiati mediante il testamento. La successione testamentaria è l’unica che può avvenire a favore di soggetti che non erano legati al defunto da un rapporto di parentela o di coniugo che legittimi la successione legittima.
Per le attività relative alla ricerca di eventuali testamenti del defunto rinviamo a quanto precisato nella parte del sito in cui si illustra la nostra attività di assistenza nella ricerca di testamenti.

La successione necessaria

Determinati soggetti, designati dal legislatore con il termine di “legittimari”, denominati anche “eredi necessari”, hanno comunque diritto a conseguire una porzione del patrimonio del defunto, denominata “porzione legittima”, che si calcola su una massa costituita fondamentalmente dai beni relitti dal defunto e dalle donazioni, al netto dei debiti del defunto.
I legittimari sono i soggetti previsti dagli articoli 536 e seguenti del codice civile e dall’art. 1, comma 21°, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»), e sono costituiti dal coniuge o dal soggetto legato al defunto da un rapporto di unione civile, dai figli e dagli ascendenti. Il nostro codice civile stabilisce, negli articoli 536 e seguenti, degli ordini di legittimari (o eredi necessari), identificando il soggetto o i soggetti che hanno diritto a ricevere per legge una determinata porzione legittima, fissandone l’entità e disciplinando le modalità attraverso le quali i legittimari possono conseguire quanto agli stessi spettante.

Le attività successive all’individuazione dei soggetti che hanno diritto a succedere

Una volta appurato che si ha diritto a succedere alla persona defunta, occorrerà espletare tutte le attività necessarie affinché in concreto si possa conseguire la piena titolarità delle situazioni giuridiche trasmesse dal defunto.
Tra tali attività assumono fondamentale importanza la presentazione della dichiarazione di successione (o denuncia di successione) e l’espletamento delle altre attività illustrate nel sito, quali la presentazione delle domande di voltura catastale, la presentazione alle banche ed alle Poste della documentazione necessaria per liquidare i rapporti in essere a nome del defunto, la stipula di atti di accettazione dell’eredità nonché di tutti quei negozi necessari per assicurare ai chiamati alla successione il pieno godimento dei beni, del danaro e dei titoli che gli vengono trasmessi dal defunto.

La tempistica per assumere decisioni in merito ad una successione o per espletare le varie attività

Nel diritto successorio sono previsti vari termini per l’espletamento, da parte del potenziale successore, di varie attività funzionali a conseguire il pieno godimento dei beni, del danaro e dei titoli che gli vengono trasmessi dal defunto. In questa sede ci limitiamo a richiamare l’attenzione dei potenziali interessati alle nostre prestazioni professionali sui seguenti aspetti.
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data dell’apertura della successione, ossia della data della morte del defunto, o de cuius o ereditando (art. 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con il d. lg. 31 ottobre 1990, n. 346 (recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni»)).
Nel caso in cui il chiamato all’eredità sia possessore di beni ereditari (anche di un solo bene ereditario), non può più rinunziare all’eredità se sono trascorsi tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità senza che lo stesso abbia espletato alcuna attività ovvero, nel caso in cui abbia confezionato l’inventario entro i tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, se non ha rinunziato all’eredità entro i quaranta giorni dalla confezione dell’inventario. Pertanto, qualora si abbiano dei dubbi in ordine alla rinunzia all’eredità, nel caso del possesso di beni ereditari, occorre prendere la relativa decisione in breve tempo, in quanto, una volta decorsi tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, il chiamato all’eredità possessore di beni ereditari “è considerato erede puro e semplice”, e, pertanto, non può più rinunziare all’eredità.
Si suggerisce comunque di effettuare i dovuti approfondimenti prima di rinunziare ad un’eredità, in quanto, in base ai complessi meccanismi del diritto successorio, a seguito della rinunzia ad un’eredità (che, evidentemente, non si è ritenuto conveniente accettare) la successione potrebbe devolversi a soggetti comunque legati da stretti rapporti con il rinunziante, come nel caso in cui, in virtù della rappresentazione (artt. 467 e ss. c.c.), qualora il rinunziante sia figlio o fratello del defunto, vengano chiamati alla successione i figli del rinunziante.
Tizio, ad es., è chiamato alla successione del padre Sempronio, che è proprietario di una casa in stato fatiscente, in una località in cui il tenore di vita è bassissimo, di difficile commerciabilità e che richiederebbe notevoli e dispendiosi interventi di ristrutturazione per renderla abitabile. Se Tizio rinunzia all’eredità del padre Sempronio, si verificherà una successione per rappresentazione a favore del figlio di Tizio Mevio, il quale dovrà anch’egli rinunziare all’eredità entro i tre mesi dalla notizia della rinunzia del padre per evitare di ereditare un immobile neppure da lui desiderato.

Glossario delle Successioni Ereditarie

GLOSSARIO RELATIVO ALLE SUCCESSIONI EREDITARIE ED ALLE PRATICHE SUCCESSORIE

Contenuto del glossario

Nell’attuale era informatica, caratterizzata dal proliferare di una molteplicità di fonti di informazione e di conoscenza che non utilizzano sempre terminologie corrispondenti a quelle previste dalla normativa vigente, abbiamo ritenuto utile fornire un piccolo glossario esplicativo, nel quale vengono indicati sia i termini e le espressioni correttamente utilizzati per descrivere le fattispecie successorie ed il relativo trattamento tributario, con il loro significato, sia quelli, inesatti ma comunemente utilizzati per effettuare le medesime descrizioni, indicando, in corrispondenza di ognuno di essi, i corrispondenti termini e le corrispondenti espressioni tecnicamente corretti. Abbiamo utilizzato il carattere rosso per i termini e le espressioni non corretti.

Apertura del testamento

Apertura del testamento: con l’espressione “apertura del testamento” ci si riferisce alla pubblicazione del testamento olografo o alla pubblicazione del testamento segreto ovvero alla richiesta di registrazione del testamento pubblico.
L’art. 620, comma 3°, del codice civile, relativo alla pubblicazione del testamento olografo, dispone che «il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta».
L’art. 621, comma 2°, del codice civile prevede che la predetta disposizione è applicabile anche alla pubblicazione del testamento segreto.
L’art. 61, comma 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (recante «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili») dispone che «i testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L’ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi».
L’art. 75 del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con il r. d. 10 settembre 1914, n. 1326 («col quale è approvato il regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89 riguardante l’ordinamento del notariato e degli archivi notarili») è del seguente tenore:
«2. 1. Nel caso di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi, deve annotarsi in quest’ultimo il verbale di richiesta di cui all’art. 61, ultimo capoverso, della legge.
2. Al verbale di richiesta deve, oltre al testamento, allegarsi l’estratto dell’atto di morte del testatore.
3. Nel repertorio degli atti di ultima volontà si annota, alla colonna «osservazioni», il numero che prende nel repertorio degli atti fra vivi il verbale di richiesta.
4. I verbali di richiesta sono sottoposti alle formalità di registrazione nel termine di legge».
Il termine “apertura del testamento” viene talvolta correttamente utilizzato per indicare una fase del procedimento di pubblicazione del testamento segreto, consistente nella rottura dei sigilli apposti al supporto in cui è scritto il testamento segreto o al contenitore o ai contenitori in cui è stato inserito, fase contemplata dall’art. 621, comma 1°, del codice civile.

Consulenza in materia successoria

Consulenza in materia successoria: consiste nell’attività che viene espletata da un esperto della materia, normalmente un professore universitario in materie giuridiche, e, in particolare, della branca del diritto civile, per individuare con esattezza la normativa applicabile ad una determinata fattispecie successoria, come nel caso in cui, ad es., venga richiesto un parere in ordine alla validità di un testamento, o alla lesione dei diritti dei legittimari mediante disposizioni testamentarie contenute in un testamento ovvero mediante donazioni o altri atti tra vivi che possono pregiudicare tali diritti.
La consulenza in materia successoria viene esplicata mediante la redazione di pareri legali o pareri giuridici che possono essere utilizzati anche in eventuali cause o giudizi.

De cuius

De cuius: tale termine, latino ma di uso corrente, designa la persona deceduta, ossia il defunto; tale persona viene anche denominata “ereditando”.

Defunto

Defunto: è la persona deceduta, denominata anche “de cuius” o “ereditando”.

Denunce di successione

Denunce di successione: le denunce di successione sono le dichiarazioni di successione, che vengono presentate dai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni di successione o denunce di successione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Denuncia di successione

Denuncia di successione: la denuncia di successione è la dichiarazione di successione, che viene presentata dai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione o denuncia di successione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Denunzia di successione

Denunzia di successione: la denunzia di successione è la dichiarazione di successione, che viene presentata dai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione o denunzia di successione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Denunzie di successione

Denunzie di successione: le denunzie di successione sono le dichiarazioni di successione, che vengono presentate dai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni di successione o denunzie di successione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione di successione

Dichiarazione di successione: la dichiarazione di successione è un documento che deve essere presentato al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate dai chiamati all’eredità e dai legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero dai loro rappresentanti legali, dagli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, dagli amministratori dell’eredità, dai curatori delle eredità giacenti e dagli gli esecutori testamentari.
La dichiarazione di successione serve al pagamento dei tributi successori; senza la presentazione della dichiarazione di successione i successori non possono ricevere il danaro del defunto (o denaro del defunto) ed i titoli del defunto in cui il danaro sia stato eventualmente investito dal defunto nei rapporti con banche e Poste (salvo che nel caso in cui l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a euro centomila e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari), né possono presentare le domande di voltura catastale per rendersi intestatari degli immobili del defunto agli stessi trasferiti.

Ereditando

Ereditando: l’ereditando è la persona deceduta denominata anche “de cuius” o “defunto”.

Imposte di successione

Imposte di successione: le imposte di successione sono i tributi successori che vengono pagati dai soggetti obbligati alla presentazione dichiarazione di successione o denuncia di successione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Imposte sulle successioni

Imposte sulle successioni: le imposte sulle successioni sono i tributi successori che vengono pagati dai soggetti obbligati alla presentazione dichiarazione di successione o denuncia di successione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Pagare la successione

Pagare la successione: con l’espressione “pagare la successione” ci si riferisce al pagamento dei tributi successori, che viene effettuato in parte contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, in parte a seguito dell’eventuale liquidazione dell’imposta sulle successioni da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, da parte dei chiamati alla successione che presentano la dichiarazione di successione o denuncia di successione.

Pareri in materia successoria

Pareri in materia successoria: sono i pareri che vengono rilasciati da un esperto della materia, normalmente un professore universitario in materie giuridiche, e, in particolare, della branca del diritto civile, per individuare con esattezza la normativa applicabile ad una determinata fattispecie successoria, come nel caso in cui, ad es., venga richiesto un parere in ordine alla validità di un testamento, o alla lesione dei diritti dei legittimari mediante disposizioni testamentarie contenute in un testamento ovvero mediante donazioni o altri atti tra vivi che possono pregiudicare tali diritti.
I pareri legali o pareri giuridici in materia successoria possono essere utilizzati anche in eventuali cause o giudizi.

Pratiche di successione

Pratiche di successione: le pratiche di successione sono le pratiche successorie.

Pratiche successorie

Pratiche successorie: le pratiche successorie sono quelle pratiche che vengono espletate affinché sia perfezionato, sia sotto il profilo civilistico, sia sotto quello tributario, il trasferimento per effetto di successione a causa di morte dei beni o dei diritti di cui era titolare il defunto o de cuius o ereditando: consistono fondamentalmente nella presentazione della dichiarazione o denuncia di successione, nel pagamento dei tributi successori, nella pubblicazione del testamento olografo, nella pubblicazione del testamento segreto, nella richiesta di registrazione del testamento pubblico, nella stipula di atti di accettazione di eredità nonché nella stipula di tutti quei negozi necessari per l’efficace trasferimento dei predetti beni o diritti, anche al fine di fare cessare controversie in essere o di prevenire future controversie tra i chiamati alla successione ed altri interessati.

Presentare la successione/Presentazione della successione

Presentare la successione/Presentazione della successione: con le espressioni “presentare la successione” e “presentazione della successione” ci si riferisce alla presentazione della dichiarazione di successione o denuncia di successione.

Successione a causa di morte

Successione a causa di morte: la successione a causa di morte descrive la vicenda successoria, ossia gli effetti prodotti dalla morte di una persona fisica, che determina il trasferimento di alcuni suoi diritti (immobili, mobili, danaro, titoli, o, più in generale, valori mobiliari) a favore dei chiamati alla successione, ossia di coloro che per successione legittima o per successione testamentaria o per successione necessaria sono individuati come successori della persona defunta.

Tassa di eredità, tasse di eredità, tassa sull’eredità, tasse sull’eredità, tassa per l’eredità, tasse per l’eredità, tassa ereditaria, tasse ereditarie

Tassa di eredità, tasse di eredità, tassa sull’eredità, tasse sull’eredità, tassa per l’eredità, tasse per l’eredità, tassa ereditaria, tasse ereditarie: le espressioni “tassa di eredità”, “tasse di eredità”, “tassa sull’eredità”, “tasse sull’eredità”, “tassa per l’eredità”, “tasse per l’eredità”, “tassa ereditaria”, “tasse ereditarie” alludono ai tributi successori, ossia ai tributi che sono previsti in relazione ad una successione a causa di morte.

Tassa di successione, tasse di successione, tasse successorie

Tassa di successione, tasse di successione, tasse successorie: le espressioni “tassa di successione”, “tasse di successione”, “tasse successorie” alludono ai tributi successori, ossia ai tributi che sono previsti in relazione ad una successione a causa di morte.

Trascrizione del certificato di successione

Trascrizione del certificato di successione: la “trascrizione del certificato di successione”, disciplinata dall’art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con il d. lg. 31 ottobre 1990, n. 347 (recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale»), consiste nella trascrizione, nei registri immobiliari, del certificato di successione, che è un documento redatto dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale viene presentata dichiarazione di successione o la denuncia di successione. Tale trascrizione, effettuata da parte dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale viene presentata dichiarazione di successione o la denuncia di successione, ha la sola funzione di dare pubblicità alla avvenuta presentazione della dichiarazione di successione e non assolve alla diversa funzione di dare pubblicità immobiliare agli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.

Trascrizione della denuncia di successione

Trascrizione della denuncia di successione: con tale espressione ci si riferisce alla trascrizione nei registri immobiliari del certificato di successione effettuata dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale viene presentata la dichiarazione di successione o denuncia di successione.

Trascrizione della denunzia di successione

Trascrizione della denunzia di successione: con tale espressione ci si riferisce alla trascrizione nei registri immobiliari del certificato di successione effettuata dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale viene presentata la dichiarazione di successione o denuncia di successione.

Trascrizione della successione

Trascrizione della successione: con tale espressione ci si riferisce alla trascrizione nei registri immobiliari del certificato di successione effettuata dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale viene presentata dichiarazione di successione o la denuncia di successione.

Trascrizione del testamento

Trascrizione del testamento: con tale espressione ci si riferisce alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità devoluta in base ad un testamento ovvero alla trascrizione dell’acquisto per effetto di un legato contenuto in un testamento.

Tributi successori

Tributi successori: i tributi successori sono i tributi previsti in relazione ad una successione a causa di morte, che sono costituiti dall’imposta sulle successioni, dall’imposta ipotecaria, dall’imposta catastale, dalle tasse ipotecarie, dall’imposta di bollo nonché dai tributi speciali. Tali tributi vengono anche denominati “tassa di successione”, “tasse di successione”, “tasse successorie”.

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